Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione

I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia ODV sono un’Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L’Associazione opera nel rispetto dei principi del D.Lgs. 117/2017 e successivo D.Lgs. 105/2018, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

L’Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

Art. 2 – Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo De’ Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l’Assistente Generale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione ha per scopo:

  • la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
  • la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
  • l’incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali dei GVV sono improntati al rispetto dei principi di democraticità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L’Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio-sanitarie; educazione e formazione; beneficienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Art. 4 – Metodo

Per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 3, l’Associazione intende:

  • collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
  • favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
  • assicurare ai suoi membri l’informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un’azione rispondente ai bisogni reali;
  • programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

L’Associazione svolge attività di raccolta fondi nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Art. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L’Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e Gruppi.

Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e amministrativa.

I Gruppi godono di autonomia organizzativa e amministrativa quando, in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale, si costituiscono con proprio atto costitutivo, si dotano di codice fiscale, gestiscono la propria attività attraverso l’organo assembleare nella duplice forma ordinaria e straordinaria, eleggono gli organi sociali e il proprio rappresentante legale, approvano il proprio bilancio annuale. In caso contrario rappresentano un’articolazione locale delle sezioni regionali, di cui fanno parte integrante.

L’eventuale statuto che il Gruppo intende adottare deve essere trasmesso, dopo attenta valutazione e verifica, dal Consiglio regionale al Consiglio nazionale, per l’approvazione dello stesso dal punto di vista della coerenza e congruità con le finalità e principi fondamentali dell’Associazione a livello nazionale.

Art. 6 – I Gruppi

Nucleo fondamentale dell’Associazione sono i Gruppi, operanti a livello locale.

Il Gruppo è l’articolazione locale dell’Associazione ed è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3.

Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda ad un Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Ogni Gruppo, riunito in assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 30 e dall’art.31 del CTS il Gruppo si dota di un Organo di Controllo e di un Organo di Revisione Contabile regolati conformemente all’art. 17 del presente Statuto.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

Art. 7 – Livello cittadino e provinciale o diocesano

  1. Se in una città operano quattro o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell’Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo. Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, eventualmente il Segretario e il Tesoriere.
  2. Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 8 – Sezioni regionali

In ogni regione d’Italia, comprese quelle a statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa.

Le sezioni regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione.

Organi delle sezioni regionali sono:

  • l’Assemblea regionale
  • il Consiglio regionale
  • l’Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS)
  • l’Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS)
  • il Presidente regionale

Art. 9 – Assemblea regionale

L’Assemblea regionale è composta da tutti i gruppi della regione ed è convocata e presieduta dal Presidente regionale.

Essa si riunisce una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale.

Provvede altresì alla

  • nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • nomina e revoca, quando previsto, dei membri dell’Organo di controllo.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega di un altro membro avente diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che entrano a far parte del Consiglio.

Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consultivo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall’Assemblea nazionale.

Il Consiglio ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente regionale per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio sottopone all’esame dell’Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali, messi a punto dal Tesoriere.

Art. 11 – Presidente regionale

Il Presidente regionale:

  • promuove e anima la formazione e l’attività caritativa dei Gruppi della Regione;
  • predispone la relazione annuale dell’attività stessa che sottopone al voto dell’Assemblea;
  • rappresenta in seno al Consiglio nazionale i Gruppi della sua Regione;
  • rappresenta la sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
  • provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l’esercizio delle attività di volontariato;
  • convoca e presiede l’Assemblea regionale.

Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della sezione regionale.

Art. 12 – Organi nazionali

Sono organi dell’Associazione a livello nazionale:

  • l’Assemblea nazionale
  • il Consiglio nazionale
  • il Consiglio direttivo nazionale
  • l’Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS)
  • l’Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS)
  • il Presidente nazionale.

L’Associazione GVV AIC Italia ODV, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D. lgs. n. 117/ 2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 13 – Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale, costituita da tutti i Soci iscritti nell’apposito Libro Soci, è convocata e presieduta dal Presidente nazionale e può essere ordinaria e straordinaria.

Si riunisce una volta l’anno ed approva:

  • la relazione delle attività dell’Associazione;
  • i bilanci consuntivo e preventivo;
  • le linee di indirizzo dell’Associazione;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, dei membri dell’Organo di controllo.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e delle disposizioni interne dell’Associazione.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei ¾ degli associati.

Art. 14 – Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è formato dai Presidenti regionali, dai membri del Consiglio direttivo nazionale di cui al successivo art. 15. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
  2. È presieduto e convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti regionali; in tal caso, il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
  5. Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:
    • approvare il programma generale di attività predisposto dal Consiglio direttivo nazionale;
    • approvare la relazione delle attività predisposta dal Consiglio direttivo nazionale;
    • sottoporre all’esame dell’Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
    • eleggere il Presidente nazionale e i Vice Presidenti;
    • eleggere i membri del Consiglio direttivo.

Art. 15 – Consiglio direttivo nazionale

  1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dai membri eletti dal Consiglio nazionale: il Presidente nazionale, i Vice Presidenti nazionali, il Segretario e il Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
  2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
    • curare gli affari ordinari dell’Associazione;
    • proporre le norme del funzionamento dell’Associazione;
    • determinare il programma generale di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea nazionale;
    • ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Art. 16 – Il Presidente nazionale

  1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo, è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nella stessa riunione vengono altresì eletti con le stesse modalità i Vice Presidenti.
  2. Il Presidente:
    • rappresenta legalmente l’Associazione a livello nazionale;
    • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Consiglio direttivo;
    • promuove e anima la formazione e l’attività caritativa dell’Associazione;
    • coordina l’organizzazione mantenendosi in contatto con i Presidenti regionali;
    • predispone la relazione annuale dell’attività, che sottopone al voto dell’Assemblea
    • rappresenta l’Associazione presso l’Associazione Internazionale delle Carità – AIC;
    • cura i rapporti di carattere nazionale ed internazionale con altri Gruppi, Movimenti ed Associazioni.
  3. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

Art. 17 – Organo di controllo

  1. Al superamento dei limiti di cui all’art.30, comma2, del CTS l’Assemblea nomina l’Organo di controllo, collegiale o monocratico, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397cc, comma secondo.
  2. L ‘organo di controllo ai sensi dell’ art.30 CTS, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e cantabile e sul suo concreto funzionamento. È prevista la facoltà per l’Associazione di riunire in un unico organo le funzioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.
  3. L’organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. I componenti dell’organo di controllo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili

Art.18 – Organo di revisione

  1. Al superamento delle soglie di cui all’art.31,comma1,del CTS è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale.
  2. II Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, è nominato dall’Assemblea dell’Associazione.
  3. Il Revisore Legale dei Conti dura incarica quattro anni ed è rieleggibile

Art. 19 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Consiglio direttivo.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere:

  • predispone il rendiconto di cassa e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio nazionale entro il mese di aprile;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 21 – Libri sociali

L’Associazione GVV AIC Italia ODV adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D. lgs n. 117/ 2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D. lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario nazionale con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 22 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti
  • contributi di privati
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  • contributi di organismi internazionali
  • donazioni e lasciti testamentari
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali.

L’Associazione può disporre a livello nazionale delle entrate se specificamente destinate a tale livello o prive di qualsiasi destinazione.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art.8 comma 3 del D. lgs. n. 117/ 2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

L’esercizio inizia il Primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’Associazione.

Il bilancio viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno a livello di sezioni regionali e di Gruppi dotati di autonomia amministrativa e organizzativa.

L’approvazione del bilancio, a livello nazionale, viene effettuata dall’Assemblea nazionale in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 24 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Soci

I soci sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e prestano, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato.

L’ammissione a socio viene deliberata in assemblea dal Gruppo presso il quale è stata presentata la domanda e successivamente portata a conoscenza del Consiglio regionale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere all’Assemblea per opporsi alla relativa delibera.

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali.

In deroga all’art. 24, I, D.

Lgs. 117/ 2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’Assemblea.

L’ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto e di tutte le disposizioni vigenti nell’Associazione.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

  • morosità;
  • indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
  • inattività prolungata.

L’Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge.

Art. 26 – Obblighi e diritti dei volontari

I volontari hanno il diritto e l’obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

Art. 27 – Estinzione e scioglimento

Lo scioglimento viene approvato dall’Assemblea nazionale in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente nazionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più liquidatori dei beni sociali.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall’Assemblea nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall’art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.

Art. 28 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore.

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 28 aprile 2021

Approvato dall’Assemblea Nazionale in data 28 aprile 2021

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